Coronavirus tra diritto penale, obblighi di compliance e norme di igiene e sicurezza sul lavoro/ L’analisi a cura dello Studio Bana

Pubblichiamo di seguito il capitolo «Diritto penale», curato dall’avvocato Antonio Bana dello Studio legale Bana e inserito all’interno di «Covid-19: la normativa d’emergenza e i suoi effetti nelle varie aree del diritto», quaderno di approfondimento promosso da ASLA, Associazione Studi Legali Associati.

 

Introduzione

In ricordo del mio caro papà

Il breve lavoro che mi accingo a sviluppare cercherà di individuare alcuni aspetti in materia penale sia sulle condotte illecite poste in essere in merito alle misure limitative introdotte dal decreto legge e dai dpcm con sanzioni penali per inosservanza dei correlati divieti , sia sugli elementi utili da adottare per le società in ambito compliance.

Misure sull’emergenza Covid-19 con riferimento alle violazioni dei provvedimenti di natura penale volti ad evitare il rischio di contagio. Analisi sul sistema salute e sicurezza sul lavoro in ambito 231/01.

 

Covid-19 e diritto penale

Nel contesto di totale emergenza a causa del diffondersi del Coronavirus Covid -19, il nostro ordinamento prevede un sistema di sanzioni con un crescendo di gravità per coloro che commettono condotte illecite. Prima fra tutte rientra la condotta di colui che non rispetta le prescrizioni date con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 e seguenti aggiornamenti e circolari esplicative del Ministero dell’Interno.

L’articolo 650 del codice penale è la norma di copertura di queste violazioni primarie nella contravvenzione «dell’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorita», secondo cui «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico, o d’igiene è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro».

Il soggetto deve dimostrare che vi siano: «comprovate esigenze lavorative , situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Reato contravvenzionale, giusto rammentarlo, punito alternativamente con l’arresto o con la sanzione pecuniaria, in ogni caso soggetto ad oblazione ai sensi dell’art. 162 bis c.p. con la possibilità di essere ammesso a pagare una somma simbolica di euro 103.

Giova precisare che nel caso in cui la dichiarazione risultasse mendace si rischierebbe una sanzione molto più grave nel rispondere del reato di falso ideologico commesso dal privato ai sensi dell’art. 483 c.p. e dell’art 76 del Dpr 445/ 2000.

Vi è un’ulteriore rischio da evidenziare, poiché il modello di autocertificazione in questione richiama altresì la fattispecie di cui all’art 495 c.p. ovvero «la falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri». Il richiamo a questa norma comporterebbe l’eventuale attestazione di false generalità al pubblico ufficiale anche con lo stesso fine di sottrarsi alle disposizioni emergenziali in essere dichiarando il falso.

Da ultimo si possono astrattamente ravvisare (nei comportamenti più estremi) alcune condotte sia colpose che dolose previste dal nostro codice penale applicabili alla situazione emergenziale COVID-19, come ad esempio il reato di epidemia colposo e doloso: l’art 483 c.p. in particolare prevede che «chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo». Nella fattispecie dolosa è richiesto che l’autore del reato diffonda volontariamente la malattia, avendo nella sua disponibilità il virus. Si richiama per una lettura completa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 48014 del 26/11/2019, secondo la quale il reato non viene escluso nella situazione in cui il soggetto infetto utilizzi la propria persona al fine della diffusione.

È necessario ricordare che i reati di epidemia sono raramente contestati perché devono prevedere requisiti molto specifici ai fini della loro applicabilità. Inoltre il delitto di epidemia è una fattispecie a condotta vincolata con una specifica azione causale nella verificazione dell’evento. Tale condotta – è bene precisarlo – non può essere contestata a chi ha tenuto in essere delle condotte omissive, come per esempio «non comunicare ai sanitari i propri sintomi o il proprio stato di positività» (si veda sul punto la sent. Cass. Pen. N. 9133 del 28.2.2017).

Nel caso specifico del Covid-19 il soggetto che nella consapevolezza di essere positivo si reca volontariamente in luoghi dove può incontrare un numero di persone ben individuate e quindi potenzialmente contagiarle potrà rispondere di lesioni colpose fino a 3 mesi e di lesioni colpose gravissime fino ad una pena da 6 ad 12 anni, oltre che per omicidio volontario con la reclusione di 21 anni nel minimo.

Da ultimo potrebbe rientrare tra le applicazioni una norma più stringente rispetto all’art 650 c.p., ossia l’art. 260 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) che punisce chi non osserva un ordine «legalmente dato per impedire l’invasione o diffusione di una malattia infettiva». Un reato che prevede una pena congiunta dell’arresto fino a 6 mesi e dell’ammenda fino a 400 euro ( quindi non oblabile come per il 650 c.p.).

Viene qui inserito un nuovo aggiornamento specifico a seguito del rinnovato assetto del diritto dell’emergenza Covid-19, con l’entrata in vigore del d.l. 25 marzo 2020, n.  118. L’art. 4 (rubricato «Sanzioni e controlli») del nuovo decreto apporta alcune sostanziali modifiche, prima fra tutte – e correttamente, mi permetto di sottolineare – quella sulle misure contravvenzionali previste dall’art 650 c.p., che lasciano il posto alla seguente norma: «salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art 2, comma 1, ovvero all’art 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo».

Non sfugge al lettore la novità di cui al comma 6, dove viene riesumato, così come avevamo anticipato più sopra, l’art 260 del citato T.U. delle Leggi Sanitarie, con la precisazione che fa salva l’ipotesi in cui «il fatto costituisca violazione della misura di cui all’art.1, comma 2, lettera e». Viene così corretto ed aggiornato il T.U.: le parole «con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000», sono sostituite da «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 a 5000». Per il resto si fa riferimento all’art 4 (sanzioni e controlli) nel suo complesso.

Tali note sono aggiornate al DPCM 1 Aprile 2020: le misure ivi indicate devono ritenersi applicabili fino al 13 aprile 2020 con la possibilità di subire eventuali proroghe e modifiche.

Giova ricordare che in merito alla responsabilità penale connessa alla nuova auto dichiarazione al fine di spostarsi da un luogo a un altro si deve tenere presente che il MODULO è stato modificato sulla base della nuove disposizioni introdotte dal DPCM 22 Marzo e dal DL 25 Marzo che ha introdotto le diverse sanzioni sopra descritte.

Si richiama, inoltre, l’Ordinanza della regione Lombardia n.521 del 4 aprile 20020: tale provvedimento è stato integrato dall’Ordinanza n. 522 del 6 Aprile 2020.

 

Sistema della salute e sicurezza sul lavoro relativo al d.lgs. 231/2001; prevenzione, procedure e rapporti con l’ODV

Altro argomento non trascurabile nell’ambito di questa emergenza attiene alle norme poste in essere in ambito compliance, con l’applicazione di nuove procedure e controlli anche da parte dell’ODV in riferimento ad aspetti di naturale penale.

Il sistema salute e sicurezza sul lavoro sotto l’emergenza delle norme applicate determina le seguenti revisioni applicative:

  • adozione delle nuove procedure con la massima urgenza con rispetto del «protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro»;
  • revisione DVR (non strettamente necessario, si veda oltre nella trattazione del presente articolo);
  • particolare attenzione, prevenzione e cautela sulle modalità di comunicazione nelle informazioni ai dipendenti;
  • ristrutturazioni luoghi di lavoro;
  • nuove procedure e presidi di sicurezza adottati alle misure poste in essere;
  • corretta informazione ai dipendenti per l’adeguata dotazione dei nuovi dispositivi di protezione individuale;
  • seguire ed adottare le nuove linee guida di Assolombarda (come anche la Circolare Regione Veneto), dove in questo caso sembra non strettamente necessario aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al Rischio Covid -19 ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo aziendale.

 

Misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche da adottare da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, individua misure rafforzative sulla base di ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica sia a tutela dei lavoratori sia degli utenti esterni.

È necessario:

  • evitare contatti stretti (come definiti nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020) con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
  • sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo a disposizione idonei mezzi detergenti per la salute e sicurezza;
  • disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate dai lavoratori e utenti esterni.

Si riporta inoltre a tutte le altre indicazioni prescritte nell’ambito dell’organizzazione aziendale, come la collaborazione con altre figure aziendali della prevenzione, l’attività di sorveglianza sanitaria, i sistemi di protezione idonei (indossare DPI per la protezione delle vie respiratorie), la pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.

Nell’ambito di questa particolare emergenza sarà necessario applicare le indicazioni ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020.

È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali affinché il datore di lavoro adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto previsto dall’art.26 del d. lgs. 81/2008.

Nell’ambito delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro le fonti normative ad oggi aggiornate sono le seguenti:

  • DPCM 22 marzo 2020;
  • Decreto MISE 25 marzo 2020:
  • DPCM 1 Aprile 2020.

 

 

 

 

 

Specifici flussi informativi nelle procedure da adottare da parte dell’ODV in ambito 231/01

Rimodulazione nell’organizzazione del lavoro attraverso modalità di controllo e di gestione delle procedure interne: ecco alcuni aspetti schematici.

L’ODV deve diventare sempre di più una risorsa per l’attività imprenditoriale:

  • professionisti a disposizione per una migliore compliance;
  • snellimento della burocrazia per non gravare sui vari responsabili aziendali in nuovi flussi, riunioni e memorandum;
  • acquisizione da un punto di vista pratico-operativo di tutta la necessaria documentazione che fornirà ampia dimostrazione di tutte le misure intraprese (es.: ordini di servizio, comunicazioni specifiche aziendali, delibere, nuove procedure ecc.);
  • riunioni da remoto per l’ODV al fine di valutare ogni questione emergenziale con i responsabili delle risorse umane, degli RSPP, i direttori, gli amministratori delegati;
  • revisione del Regolamento interno ODV con Report Periodico da presentare al CDA per il particolare pericolo emergenziale.

Successivi aggiornamenti con il Decreto Legge 8 Aprile 2020 n.23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”.

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